Con il termine fringe benefit intendiamo una voce speciale della retribuzione del lavoratore dipendente. Si tratta, di fatto e di diritto, di un pagamento “in natura“: beni e servizi dei quali il lavoratore usufruisce a titolo gratuito o a condizioni eccezionalmente agevolate. Le tipologie di questi benefit aziendali sono molteplici: si va dal telefono cellulare, all’alloggio, a polizze di vario genere, a servizi di welfare. A noi qui interessa occuparci del fringe benefit auto, ossia la concessione in uso al dipendente – per uso promiscuo – del veicolo aziendale.
Il fringe benefit in busta paga
Chiaramente il fringe benefit, quale esso sia, non viene mai corrisposto in denaro. Esso, come tutto il cosiddetto welfare aziendale, rappresenta comunque una voce della busta paga del dipendente. Trattasi infatti di retribuzione accessoria e, come tale, sottoposta ad un regime speciale in merito a tasse e contributi. In linea generale, il criterio adottato dal fisco è il seguente: il beneficio accessorio risulta imponibile nel caso in cui la sua fruizione rientri nella sfera personale del dipendente. Va precisato, comunque, che esiste una soglia di esenzione, al di sotto della quale i benefit erogati nel corso dell’anno non concorrono alla formazione del reddito imponibile lordo. Tale soglia – ad oggi – è pari ad €258,23.
Fringe benefit auto in busta paga
Il caso di nostro interesse è quello relativo al fringe benefit auto. La concessione dell’uso di un auto aziendale al dipendente è considerata reddito (imponibile) se questa è fornita – in via esclusiva – per esigenze del tutto personali. In tal caso il veicolo sarà soggetto a tasse e contributi sulla base del prezzo dello stesso generalmente praticato dal fornitore. Più comune è però il caso in cui l’auto viene concessa per uso promiscuo. Vediamo come si calcolano tasse e contributi quando il veicolo è utilizzato per motivi aziendali e personali.
La tabella ACI
Nel caso promiscuo il valore di riferimento su cui calcolare tasse e contributi è dato da una specifica tabella ACI fringe benefit. In essa è possibile trovare il valore annuo, per ogni mezzo, su cui applicare le aliquote fiscali e contributive. Si noti che sono presenti, nei file ACI, quattro colonne distinte, denominate rispettivamente Fringe benefit annuale (25% CK), Fringe benefit annuale (30% CK), Fringe benefit annuale (40% CK) e Fringe benefit annuale (50% CK). Le percentuali indicate si riferiscono al tasso di emissioni di CO2:
- 25% con tasso di emissione CO2 inferiore a 60g/Km;
- 30% con tasso di emissione CO2 superiore a 60g/Km ma inferiore a 160g/Km;
- 40% con tasso di emissione CO2 superiore a 160g/Km ma inferiore a 190g/Km;
- 50% con tasso di emissione CO2 superiore a 190g/Km.
La tabella ACI presenta – come già detto – il valore annuo. E se la concessione del veicolo durasse solo qualche mese? Come è possibile calcolarne il valore imponibile? In tal caso basta prendere in considerazione il costo chilometrico – il cui dato è presente in tabella – e moltiplicarlo per 15.000 (Km). 15.000 Km è lo standard convenzionale di percorrenza media. Ottenuto il valore, basta dividerlo per 365 per conseguire il dato giornaliero. Se i mesi di concessione sono – ad esempio – due, basta moltiplicare il dato per 60. Facciamo un esempio:
Prendiamo una Ford Fiesta 1.1, il cui costo chilometrico è stabilito pari a 0,3955€. Il valore per 15.000 Km è pari a 0,3955€x15.000=5.932,50€. Per ottenere il dato giornaliero dobbiamo dividere il valore per 365: 5.932,50€/365= 16,2534€. Se l’auto è concessa per, supponiamo, due mesi, otteniamo: 16,2534×60=975,204€. A questo punto dobbiamo considerare il tasso di emissione di CO2 e applicare l’aliquota corrispondente. Il risultato è:
- 243,801€ se il tasso è inferiore a 60g/Km;
- 292,5612€ se il tasso di emissione CO2 è superiore a 60g/Km ma inferiore a 160g/Km;
- 390,0816€ se il tasso di emissione CO2 è superiore a 160g/Km ma inferiore a 190g/Km;
- 487,602€ se il tasso è superiore a 190g/Km.