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Rottamazione auto intestata a defunto: come comportarsi?

Rottamazione auto intestata a defunto: quale è la procedura da seguire? Lo si può fare se non si è parenti? E se lo siamo, questo atto quale implicazioni può avere? Tutto quello che c’è da sapere sulla demolizione dell’auto di un defunto.

Rottamazione o demolizione?

Una prima osservazione che vale la pena di fare è la seguente: rottamare un auto e scooter non significa semplicemente demolirla. Oltre all’aspetto materiale, di distruggere fisicamente il mezzo, c’è anche un fondamentale passaggio amministrativo. Il veicolo deve essere definitivamente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Rottamazione auto intestata a defunto: chi se ne deve occupare?

Gli eredi del de cuius sono tenuti, per legge, ad occuparsi della demolizione del veicolo a questi intestato. I veicoli, com’è intuibile, rientrano infatti appieno tra i beni ereditabili, sia che essi siano in buono stato, sia che essi siano – appunto – da rottamare. Ma quali sono le esatte procedure da seguire?

L’iter da seguire

Rottamare l’auto di un parente scomparso non presenta, comunque, difficoltà insormontabili. L’importante è possedere alcuni specifici documenti, che debbono essere consegnati all’autodemolitore:

  • la carta di circolazione e il certificato di proprietà del veicolo in originale;
  • le targhe del veicolo;
  • l’atto di morte;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eredi, documento nel quale sono riportati gli eredi del defunto.

Chiunque sia colui che consegna il mezzo, dovrà farlo in nome e per conto degli eredi. Pertanto: se costui è l’unico erede, sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva accompagnata da copia di un proprio documento di identità; se gli eredi sono molteplici, coloro che non partecipano alla consegna dovranno firmare una apposita delega. A demolizione completata, l’autodemolitore rilascerà un certificato di rottamazione e, entro trenta giorni, provvederà alla cancellazione del mezzo dal PRA.

I costi

Rottamare un auto è di per sé gratuito. Il costo è relativo all’imposta di bollo, pari a 32 euro. La spesa può però quasi raddoppiare nel caso non si sia in possesso del certificato di proprietà. Non va però trascurata anche la possibilità che il veicolo sia stato sottoposto ad un fermo amministrativo: in tal caso le somme da pagare potrebbero essere molto più salate.

E se non ci sono eredi?

Ma cosa succede se il defunto non ha eredi o se i chiamati all’eredità rinunciano? In tal caso, a poter disporre la rottamazione è eventualmente un curatore, appositamente nominato dal Tribunale.

Rottamazione e eredità

Una sentenza piuttosto recente della Corte di Cassazione ha sottolineato come l’atto di rottamare il veicolo di un defunto potrebbe di fatto esprimere una tacita accettazione dell’eredità. La sentenza n.15663 del 2020 riguarda due eredi che – a seguito della morte di un parente – si erano fatti intestare il veicolo del de cuius per poi procedere alla sua rottamazione. A seguito di questo fatto, ai due era stato accollato un debito contratto in vita dal parente. Nonostante il ricorso degli eredi, per tre gradi di giudizio le corti hanno confermato, nella sostanza, che la rottamazione esula dall’attività meramente conservativa riservata al chiamato all’eredità. L’Art. 460 del Codice Civile, relativo ai “Poteri del chiamato prima dell’accettazione“, afferma infatti che il chiamato all’eredità può “[…] compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

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