Molte sono le novità che, dallo scorso 21 marzo 2022, interesseranno le auto con targa estera. Tra le principali, l’istituzione del nuovo Registro dei Veicoli Esteri (REVE), e l’allungamento delle tempistiche per la re-immatricolazione. Ma c’è tanto altro ancora. Pertanto, procediamo con ordine.
Auto targa estera: la Legge 238/2021
A modificare radicalmente le norme che sino a pochi mesi fa disciplinavano la circolazione dei veicoli stranieri in Italia è la Legge 238 del 23 dicembre 2021. L’Art.2 del dispositivo, intitolato “Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero“, introduce un ulteriore articolo al Codice della strada, il 93-bis. Esso disciplina le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia.
I tempi di re-immatricolazione
Al primo comma dell’Art.93-bis si stabilisce che tutti i mezzi immatricolati all’estero da persone che abbiano acquisito la residenza in Italia possono circolare sul territorio nazionale a patto che vengano re-immatricolati entro tre mesi dall’acquisizione della residenza. Tale obbligo non si applica però ai cosiddetti “frontalieri”, ossia i nostri connazionali che svolgono un lavoro in nazioni limitrofe e che lì abbiano acquistato il proprio veicolo. In questo caso, come vedremo tra un attimo, scatta invece un altro obbligo, entro sessanta giorni dall’acquisto, ossia l’iscrizione al REVE.
Il Registro dei Veicoli Esteri
Il comma 2 dell’Art.93-bis tratta invece dei mezzi esteri condotti in Italia da connazionali non intestatari. A bordo del veicolo deve essere sempre presente un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, che riporti esattamente il titolo e la durata precisa della disponibilità del mezzo. Se la durata della disponibilità del mezzo risultasse superiore ai trenta giorni – anche non continuativi – in un anno, scatta quindi l’obbligo alla registrazione “[…] in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all’articolo 94, comma 4-ter.” L’elenco a cui si fa riferimento è il REVE, ossia il Registro dei Veicoli Esteri.
Esclusioni
Val la pena sottolineare che le indicazioni sulla re-immatricolazione e sull’iscrizione al REVE non valgono però in ogni caso. Ad esserne dispensati sono, tra gli altri:
- i cittadini residenti a Campione d’Italia;
- i dipendenti pubblici in servizio all’estero;
- i conducenti dei veicoli stranieri nel caso in cui il proprietario residente all’estero sia a bordo.
Inoltre, dall’elenco degli stati esteri è sostanzialmente esclusa la Repubblica di San Marino.
Circolare con targa straniera: sanzioni
Se il proprietario del veicolo estero acconsente a non re-immatricolare nei tempi il mezzo o a non iscriverlo al REVE, può incorrere in una sanzione dai 400 ai 1.600 euro. Sino a che gli obblighi di legge non vengono ottemperati, il DUC viene ritirato e il veicolo obbligato ad essere conservato in luogo non soggetto al pubblico passaggio. L’alternativa alla re-immatricolazione o alla registrazione al REVE è l’abbandono da parte del mezzo del territorio nazionale. Trascorsi trenta giorni dalla violazione, se il veicolo è ancora in Italia e non sono stati adempiuti gli obblighi di legge, esso viene confiscato.
Sanzioni ulteriori
Nel caso in cui nel mezzo estero condotto da connazionali non intestatari non fosse presente il documento sottoscritto con data certa dall’intestatario, che riporti esattamente il titolo e la durata precisa della disponibilità, è prevista una sanzione da 250 a 1.000 euro. Per coloro che invece circolano con il veicolo da oltre trenta giorni e non hanno provveduto ad iscriverlo al REVE, è prevista una pena pecuniaria da 712 a 3.558 euro.