Radiazione auto per esportazione che cosa è
Quando intendiamo vendere l’auto all’estero dobbiamo provvedere ad effettuare la radiazione auto per esportazione.
In pratica dovremo richiedere la demolizione dell’auto per esportazione presentando la richiesta al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) che ci rilascerà una ricevuta.
Il PRA rilascia un documento denominato certificato di radiazione digitale (CDPD) dove è annotata la cessazione della circolazione della vettura per esportazione assieme ai relativi codici di accesso che ci permetteranno di poter visualizzare tale certificato digitale.
La pratica può essere svolta oltre che dall’intestatario del veicolo anche da chi ne possiede il titolo anche se non è l’intestatario al PRA.
In questo caso alla richiesta si dovrà allegare anche il titolo di acquisto in originale ( quali il verbale di vendita all’asta, atto di accettazione eredità, atto di vendita ecc.).
Rottamazione per esportazione condizioni per vendere l’auto all’estero
La rottamazione per esportazione potrà avvenire solo dopo l’esportazione della vettura all’estero ed immatricolata cioè in possesso delle targhe estere.
Una circolare ACI entrata in vigore il 14 luglio 2014 stabilisce che prima della radiazione e cancellazione della vettura al PRA si sia già conclusa la vendita e che l’auto si trovi fuori dell’Italia e nelle mani del destinatario.
Per la vettura non ancora immatricolata è valido il documento di trasporto che attesta il trasferimento del veicolo all’estero.
Vendere auto all’estero -Paesi UE ed extra UE
Per le auto esportate nei paesi UE il documento di trasporto (CMR o Lettera di vettura internazionale) può essere allegato in fotocopia e deve essere accompagnato dalla ricevuta di consegna al destinatario.
A questi si aggiungeranno le targhe , il libretto di circolazione e il certificato di proprietà dopodichè si potrà procedere alla richiesta della radiazione per esportazione.
La pratica può essere presentata personalmente o servendosi dello Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), di una delegazione ACI o di un’agenzia automobilistica.
Se l’auto è portata alla guida nel paese straniero il Consolato d’ Italia nel paese dove l’auto è stata esportata può assolvere a tale formalità.
Qualora l’autovettura risulta già immatricolata all’estero bisognerà presentare oltre ai documenti italiani e le targhe, il libretto di circolazione estero o una attestazione di avvenuta immatricolazione da parte dell’autorità straniera.
Per l’esportazione verso paesi extra UE valgono più o meno le stesse regole.
La fotocopia della carta di circolazione estera deve essere accompagnata dalla traduzione in italiano.
Per l’auto non ancora immatricolata bisognerà allegare la bolla doganale in fotocopia con la stampa della notifica di esportazione. Dovrà riportare l’esito “uscita conclusa”.
Si può verificare tale informazione visionando il sito Agenzia Dogane Monopoli e cliccando sul seguente link Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)
Se volete approfondire quanto sopra detto riguardo la documentazione richiesta potete consultare la scheda radiazione auto per esportazione.
Costi per vendere l’auto all’estero
E ora vediamo quali sono i costi da sostenere per vendere l’auto all’estero. Le spese per la radiazione della vettura per esportazione sono così ripartiti:
- Emolumenti ACI 13,50€ ;
- Imposta di bollo 16,00€ o 32,00€ a secondo se utilizzato il CDP o la nota di presentazione su modello NP3C ;
- Diritti della Motorizzazione 10,20€ ( solo per le importazioni nei paesi dell’UE) ;
- costo versamento bollettino postale 1,80€
- eventuali spese aggiuntive nel caso in cui si decide di delegare l’agenzia automobilistica o una delegazione ACI per il disbrigo della pratica.
Da considerare inoltre che se il veicolo da esportare è sottoposto a fermo amministrativo occorrerà procedere alla cancellazione del fermo provvedendo al pagamento delle somme dovute.
Nel caso in cui esiste un’iscrizione di ipoteca è necessario allegare un atto di assenso del creditore sotto forma di scrittura privata autenticata dal notaio.
Radiazione per esportazione rischi
È inutile sottolineare che esportare un’auto con la conseguente radiazione per esportazione comporta dei rischi e pertanto bisogna sempre:
- verificare con chi si ha a che fare;
- controllare le modalità di pagamento;
- accertarsi nel caso di aziende dell’esistenza dell’effettiva sede per non trovarsi poi in situazioni sgradevoli.
Aggiornamento radiazione per esportazione e revisione
A partire dal 1 gennaio 2020 in seguito alla modifica del testo dell’art.103 del Codice della Strada la radiazione per esportazione ha subito delle modifiche.
La richiesta di radiazione per i veicoli esportati dal 1 gennaio 2020 deve essere presentata prima della effettiva esportazione della vettura all’estero.
Inoltre l’autovettura prima della richiesta di radiazione deve essere stata sottoposta a revisione con esito positivo entro i sei mesi precedenti dalla data della richiesta.
L’esportazione del veicolo con la radiazione implica la cessazione dell’iscrizione della vettura presso il PRA e l’interruzione dall’obbligo del pagamento della tassa di possesso o tassa automobilistica.
In conseguenza a tale modifica a partire dal 5 maggio 2020 non è più possibile inoltrare le richieste tramite Consolato. Possono invece essere presentate tramite Consolato sono le richieste di radiazioni per i veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019 e reimmatricolati all’estero entro tale data o anche dopo purchè la richiesta di demolizione sia presentata entro il 4 maggio 2020.
Per le radiazioni che rientrano in tale periodo vigono le modalità previste prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. In questo caso non sono condizionate alla revisione dei 6 mesi precedenti a tale richiesta.
A partire dal 4 maggio le spese sono cosi suddivise:
- Emolumenti Aci 13,50€;
- imposta di bollo 32,00€ per il modello di Istanza Unificata;
- Diritti della Motorizzazione 10,20€ ( solo per le importazioni nei paesi dell’UE) ;
- costo versamento bollettino postale 1,80€ (sia per esportazioni UE che extra UE)
- eventuali spese aggiuntive nel caso in cui si decide di delegare l’agenzia automobilistica o una delegazione ACI per il disbrigo della pratica.
Quindi rispetto alla precedente normativa la richiesta di radiazione deve effettuarsi prima del trasferimento all’estero e non dopo.
Può essere inoltrata sia dall’intestatario del veicolo che da un altro avente titolo (p.es. l’erede o il proprietario non ancora intestatario al PRA).
In quest’ultimo caso, l’avente titolo non intestatario al PRA deve allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di eredità, ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.
Inoltre se la richiesta non è firmata davanti all’impiegato addetto, occorre allegare la fotocopia di un documento d’identità di colui che la firma.
Esiste comunque la possibilità in base alle nuove disposizioni di poter effettuare la cancellazione anche dopo il trasferimento all’estero.
In questo caso si può incorrere in una sanzione che va da 173€ a 694€ a condizione che l’autoveicolo sia stato già immatricolato all’estero con conseguente carta di circolazione estera.
Le targhe e la carta di circolazione dovranno essere allegate alla richiesta a meno che non siano state trattenute dal paese estero.
Se si tratta di un paese estero extra UE bisognerà confermare tale situazione allegando una dichiarazione sostitutiva.
Qualora il certificato di proprietà in forma cartacea sia stato trattenuto dal paese estero UE o extra UE bisognerà sempre allegare la dichiarazione sostitutiva a conferma di ciò o presentare l’attestazione di ritiro rilasciata dal paese estero.
Anche per quanto riguarda la revisione sono state fatte delle modifiche.
Nelle precedenti disposizioni il veicolo da esportare doveva essere sottoposto a revisione con esito positivo nei 6 mesi precedenti alla richiesta di cancellazione.
Secondo le disposizioni attuali è necessario che il veicolo abbia la revisione in corso di validità o si richiede che il veicolo sia sottoposto a visita e prova nell’anno in cui ricade l’obbligo della revisione del mezzo.