CQC obbligatoria per chi? Facciamo chiarezza
CQC quando è obbligatorio

CQC obbligatoria per chi? Facciamo chiarezza

Per quali categorie di autotrasportatori ed autisti è prevista la CQC obbligatoria? Cerchiamo di fare chiarezza su questo aspetto, riassumendo le caratteristiche della Carta di Qualificazione del Conducente.

Che cos’è la Carta di Qualificazione del Conducente?

I professionisti dell’autotrasporto di persone e cose, oltre ad essere in possesso di patenti speciali, possono essere obbligati ad abilitarsi ulteriormente conseguendo un ulteriore patente specifica, la CQC. Tale documento abilitativo si aggiunge infatti alla patente di guida. Ma quali categorie di autotrasportatori e autisti sono interessati dalla CQC?

CQC obbligatoria: da quando?

A dettare le regole della CQC obbligatoria è una circolare del Ministero dell’Interno, datata 4 settembre 2020. Sono pertanto quasi due anni che la Carta di Qualificazione del Conducente deve essere ottenuta per poter circolare in regola come autotrasportatore o autista. Viaggiare senza CQC comporta peraltro – oltre ad una sanzione pecuniaria dai 155 ai 624 euro – il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.

CQC. Quando è obbligatoria?

Le patenti di guida interessate dall’ulteriore abilitazione CQC sono le C e le D. Semplificando, con la patente di tipo C si possono guidare i “camion”. Esiste anche una patente di tipo C “minore”, la C1, relativa alla guida di mezzi di trasporto cose dal tonnellaggio non elevato. Le patenti CE e C1E riguardano in particolare quei complessi di veicoli da trasporto cose composti da una motrice ed un rimorchio. La patente di tipo D consente invece di guidare gli “autobus”. Esiste, anche in questo caso, una patente “minore”, la D1, relativa ai cosiddetti “minibus”, così come esistono le patenti DE e D1E. La Circolare del Ministero dell’Interno n.6887 del 13 luglio 2021 specifica nel dettaglio le categorie di veicoli per i quali è obbligatoria la Carta di Qualificazione del Conducente.

Deroghe alla CQC per il trasporto in conto proprio

Il Decreto Legislativo 286/2005, aggiornato dal Decreto Legislativo 50/2020, che tratta delle “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore“, presenta all’Art.16 le deroghe previste all’obbligo della CQC. Il punto più spinoso, su cui fare chiarezza, è quello relativo al trasporto in conto proprio.

Il trasporto in conto proprio a fini non commerciali

In particolare, al comma 1, lettera g), si si specifica che sono dispensati dalla CQC i conducenti dei veicoli “[…] utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali […]”. La succitata Circolare 6887/2021 però chiarisce che la deroga “[…] non può essere applicata tout court al trasporto in conto proprio in quanto, per definizione, si tratta sempre di un trasporto commerciale per le finalità dell’impresa“. Ciononostante, “[p]uò rientrare nella deroga […] la guida di veicoli appartenenti o nella disponibilità di soggetti che non svolgono, neanche residualmente, attività commerciale, quindi, senza scopo di lucro, e che non preveda, comunque, la remunerazione diretta o indiretta dell’attività di trasporto effettuato.

Il trasporto in conto proprio nell’esercizio della propria attività

Sempre al comma 1, lettera h) del DL 286/2005 si dice che sono dispensati dalla Carta coloro “[…] che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente.” Tale punto viene chiarito dalla Circolare ministeriale, specificando che tale deroga vale per il trasporto in conto proprio “[…] soltanto con la contemporanea presenza di due specifiche condizioni:

  • la guida dei veicoli non deve costituire l’attività principale del conducente;
  • il materiale deve essere utilizzato dal conducente nell’esercizio della propria attività.”

Il trasporto in conto proprio occasionale

Se il trasporto in conto proprio è occasionale, si può derogare all’obbligo della Carta “[…] solo con la contemporanea presenza di tre specifiche condizioni:

  • il conducente non deve avere la qualifica di conducente professionale;
  • il trasporto non deve costituire la fonte principale di reddito del conducente;
  • il trasporto non deve incidere sulla sicurezza stradale.

La guida non deve essere l’attività prevalente del conducente: in che senso?

Concludiamo chiarendo un punto fondamentale, grazie alle delucidazioni presenti nella Circolare ministeriale. Che significa che “la guida dei veicoli non deve costituire l’attività principale del conducente“? Il Ministero chiarisce che l’attività di trasporto in conto proprio non deve superare, nell’arco di un mese, il 30% del tempo lavorato totale.

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