Fermo Amministrativo Veicolo
Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo

Fermo Amministrativo Veicolo

Se un ente di riscossione pubblico, come ad esempio Agenzia delle Entrate Riscossione vanta nei vostri confronti un credito, per via di un debito non saldato, potrebbe attivare una misura cautelativa contro la vostra auto: si tratta del cosiddetto Fermo Amministrativo Veicolo. In sintesi, se il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo, non è possibile circolarci, né è possibile rottamarlo o venderlo. Ma vediamo più in dettaglio le caratteristiche di questa specifica misura.

Fermo amministrativo Veicolo: caratteristiche generali

La legge italiana consente a tutti gli enti di riscossione pubblica di poter disporre del blocco temporaneo del vostro veicolo – in quanto bene di un certo valore economico – al fine di poter recuperare il credito dovuto. L’atto, una volta disposto, non consente al proprietario del mezzo alcuna possibilità di utilizzo dello stesso. In particolare, non sarà possibile, pena salate sanzioni:

  • circolare liberamente per strada;
  • parcheggiare su suolo pubblico;
  • radiare, esportare o rottamare la vettura;
  • vendere il veicolo.

L’Art.214 del Codice della Strada

Il Fermo Amministrativo Auto è disciplinato nei suoi dettagli dall’Art.214 del Codice della Strada. In esso si stabilisce che “[…] il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.” Inoltre, “[…] [s]ul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale […]”. Si ricorda inoltre che il Documento Unico di Circolazione e Proprietà, a seguito della violazione, viene trattenuto presso l’organo di polizia.

Sanzioni per chi non custodisce il veicolo sotto sequestro amministrativo

Colui che si dovesse rifiutare di custodire – a proprie spese – il veicolo in un luogo non di pubblico passaggio, viene innanzitutto multato con una sanzione variabile dai €774,00 ai €3.105,00. Inoltre, scatta la sospensione della patente da uno a tre mesi e il sequestro del mezzo da parte degli organi competenti.

Violazione involontaria del Fermo Amministrativo Veicolo

Se la violazione del sequestro amministrativo è effettuata contro la volontà del proprietario del veicolo o a sua insaputa, non scatta per esso alcuna sanzione. In tal caso il mezzo viene immediatamente restituito al legittimo proprietario.

Violazione volontaria del Fermo Amministrativo Veicolo

Se invece la violazione del Fermo fosse volontaria – o comunque esplicitamente consentita – da parte del proprietario del veicolo, la multa da pagare è stabilita a partire da €1.984,00 a €7.937,00. Sanzioni non economiche abbinate sono la revoca della patente e la confisca del mezzo.

Chi può vedere un Fermo Amministrativo Veicolo

In molti si chiedono se i carabinieri vedono il fermo amministrativo. La risposta è affermativa, ovviamente. La misura viene infatti subito registrata al PRA e – tra gli organi abilitati all’interrogazione del Registro – vi sono proprio le forze dell’ordine, quindi anche carabinieri e polizia. Occhio, pertanto, a circolare con un mezzo sotto sequestro: il rischio è decisamente molto grande.

Fermo Amministrativo: come toglierlo

Togliere il Fermo Amministrativo Auto è possibile o pagando interamente il debito che ha condotto all’emanazione della misura sanzionatoria o – quando possibile – rateizzandolo, versando cioè solamente un acconto sul totale dovuto all’ente riscossore. Nel primo caso il Fermo è ovviamente cancellato, in quanto il debito viene estinto. Nel secondo caso il Fermo è invece solo sospeso: il debito residuo risulta infatti ancora registrato sui dati del PRA. In caso di vendita del mezzo con Fermo sospeso, quindi, l’acquirente troverà l’importo ancora da pagare presente sul DUC.

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